[1]di diritto e cooperazione giudiziaria

[2]1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, i settori dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia. 2. La cooperazione fra le parti comprendera' anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. Le parti si adoperano per sviluppare l'assistenza giudiziaria reciproca nell'ambito del quadro giuridico esistente.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art29 · fonte del testo

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