[1]Cooperazione nel campo dei Materiali della Difesa

[2]1. Le attivita' nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno avvenire secondo le seguenti modalita':

[3]a. ricerca scientifica, test e progettazione;

[4]b. scambio di esperienze in campo tecnico;

[5]c. produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori decisi dalle Parti;

[6]d. approvvigionamento di apparecchiature militari rientranti nell'ambito di programmi comuni e produzione, ordinati da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali in materia di importazione e esportazione di materiale d' armamento. L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverra' ai sensi del presente Accordo e potra' essere attuato o con operazioni dirette da Stato a Stato o tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi, in base alle proprie leggi e normative nazionali.;

[7]e. supporto alle industrie di Difesa e agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione dei materiali militari.

[8]2. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione del risultato dell'attivita' intellettuale derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo e conformemente alle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.

Testo vigente dal 22 marzo 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-11;22~accordo-art6 · fonte del testo

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