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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994 · Legge 6 marzo 1996, n. 143
- Aggiornato al
- 21 marzo 1996
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- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1CONVENZIONE CONSOLARE tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco il Governo della…
- Art. 2funzionari consolari hanno il diritto, nella loro circoscrizione consolare: 1 - di…
- Art. 3'ufficio consolare dello Stato d'invio e' informato dalle autorita' dello Stato di…
- Art. 41 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio sul territorio dello Stato di…
- Art. 5una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante…
- Art. 6funzionari consolari possono: 1 - ricevere dichiarazioni e redigere documenti prescritti…
- Art. 71 - Le autorita' dello Stato di residenza non intervengono in alcuna questione…
- Art. 81 - Qualora una nave dello Stato d'invio naufraghi o s'incagli sul litorale dello Stato…
- Art. 9disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, relative alle competenze dei funzionari…
- Art. 10disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra, ne' agli…
- Art. 11alle funzioni indicate nella presente Convenzione, i funzionari consolari sono…
- Art. 12controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della…
- Art. 13presente Convenzione e' soggetta ad approvazione in conformita' alle disposizioni…
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