'ufficio consolare dello Stato d'invio e' informato dalle autorita' dello Stato di residenza di ogni misura privativa della liberta' adottata nei confronti di uno dei propri cittadini, nonche' della natura dei fatti che l'hanno motivata, in un termine compreso tra uno e sette giorni a decorrere dal giorno in cui detto cittadino e' stato arrestato, detenuto o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare dalla persona arrestata, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale deve essere trasmessa senza ritardo dalle autorita' dello Stato di residenza in conformita' con le leggi e regolamenti di detto Stato. Dette autorita' devono informare l'interessato dei suoi diritti ai sensi del presente paragrafo. I funzionari consolari possono recarsi da un cittadino dello Stato d'invio che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o sottoposto a qualsiasi altra forma di detenzione, intrattenersi e corrispondere con lo stesso. I diritti di recarsi presso tale cittadino e di comunicare con lo stesso sono accordati ai funzionari consolari entro un termine massimo di dodici giorni a partire dal giorno in cui tale cittadino e' stato arrestato, detenuto o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. I diritti di cui al secondo comma del presente articolo sono esercitati in conformita' con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia che tali leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo ed a meno che la persona interessata non vi si opponga espressamente.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;143~convenzione-art3 · fonte del testo

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