[1]Articolo VIII

[2]1. Le imprese aeree designate comunicheranno alle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti, non piu' tardi di trenta giorni prima dell'inizio di servizi aerei sulle rotte specificate in conformita' al paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo, il tipo di servizio, i tipi di aeromobili che saranno usati e gli orari dei voli. Cio' si applichera' ugualmente nelle successive modifiche. 2. Le Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su loro richiesta, i dati periodici o altre statistiche delle imprese aeree designate che possano essere ragionevolmente richiesti. 3. L'eventuale revisione della capacita' offerta dovra', in ogni caso, aver luogo secondo la procedura stabilita nel paragrafo 4 dell'art. VII.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artviii · fonte del testo

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