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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963
Legge 15 febbraio 1965, n. 142
- Aggiornato al
- 20 marzo 1965
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 18
- Art. iAccordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei e Scambio di Note Bagdad, 31 gennaio 1963…
- Art. iiArticolo II 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti: a)…
- Art. iiiArticolo III 1. I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso al…
- Art. ivArticolo IV 1. Ciascuna Parte Contraente puo' revocare l'esercizio da parte dell'impresa…
- Art. vArticolo V Gli oneri imposti nel territorio di ciascuna Parte Contraente per l'uso degli…
- Art. viArticolo VI 1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente per…
- Art. viiArticolo VII 1. Vi saranno eque e pari possibilita' per l'impresa designata di ciascuna…
- Art. viiiArticolo VIII 1. Le imprese aeree designate comunicheranno alle Autorita' aeronautiche di…
- Art. ixArticolo IX Nel fissare le tariffe per passeggeri e merci sulle rotte specificate in…
- Art. xArticolo X Nel caso di entrata in vigore per ambedue le Parti Contraenti di una…
- Art. xiArticolo XI Scambi di vedute avranno luogo quando necessario fra, le Autorita'…
- Art. xiiArticolo XII 1. Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare le…
- Art. xiiiArticolo XIII 1. Senza pregiudizio dell'art. XIV del presente Accordo, ove una qualsiasi…
- Art. xivArticolo XIV Ciascuna Parte Contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra Parte…
- Art. xvArticolo XV Questo Accordo e tutti gli emendamenti relativi saranno registrati presso il…
- Art. xviArticolo XVI Questo Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio delle Note…
