[1]Articolo II

[2]1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti:

  • a)di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte Contraente;
  • b)di fare scalo nel territorio dell'Altra Parte Contraente per scopi non di traffico;
  • c)di esercitare i servizi aerei internazionali specificati nell'Annesso al presente Accordo (d'ora in poi indicati come i "servizi aerei specificati") sulle rotte specificate nel detto Annesso (d'ora in poi indicate come le "rotte aeree specificate"). 2. L'Annesso a questo Accordo sara' considerato parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo si intendera' riferito anche all'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto in modo diverso.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artii · fonte del testo

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