[1]Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

[2](1) [Accesso all'informazione] L'Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e, previo pagamento della tassa prescritta, estratti del Registro internazionale o informazioni sul contenuto del Registro internazionale relativamente alle registrazioni internazionali pubblicate. (2) [Esenzione dalla legalizzazione] Gli estratti del Registro internazionale forniti dall'Ufficio internazionale sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione in ogni Parte contraente.

Testo vigente dal 13 ottobre 2023

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;141~atto-di-ginevra-art18 · fonte del testo

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