[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

  • a)ogni firma;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con l'articolo 15;
  • d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17;
  • e)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18;
  • f)ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19;
  • g)il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19;
  • h)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e la data in cui la denuncia avra' effetto. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

[2]FATTO a Strasburgo, il 6 maggio 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

[3](seguono le firme)

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art21 · fonte del testo

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