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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla protezione sociale degli agricoltori, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1974
Legge 12 marzo 1977, n. 140
- Aggiornato al
- 23 aprile 1977
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ai fini della presente Convenzione, il termine "conduttore agricolo" riguarda qualsiasi…
- Art. 3Ogni Parte Contraente assicurera' ai conduttori agricoli, ai membri delle loro famiglie…
- Art. 4Ogni Parte Contraente applichera' ai conduttori agricoli e ai loro aventi diritto, nel…
- Art. 5Ogni Parte Contraente fara' in modo che allorche' un conduttore agricolo cessa la sua…
- Art. 6Ogni Parte Contraente adottera' misure appropriate al fine di tenere i conduttori…
- Art. 7Nella formulazione della sua politica di utilizzazione del terreno, ogni Parte Contraente…
- Art. 8Ogni Parte Contraente adottera' misure appropriate in vista: a) di assicurare, nelle zone…
- Art. 9Parte Contraente adottera' e incoraggera' tutte le misure appropriate al fine di…
- Art. 10Ogni Parte Contraente adottera' o incoraggera' misure in favore dei giovani delle zone…
- Art. 11Ogni Parte Contraente incoraggera' la messa a disposizione della popolazione delle zone…
- Art. 12Al fine di assicurare nelle aziende agricole condizioni di lavoro le piu' favorevoli…
- Art. 13Al fine di facilitare l'adempimento dei compiti inerenti alla vita familiare nelle…
- Art. 14Le disposizioni della presente Convenzione non arrecano pregiudizio alle disposizioni di…
- Art. 15La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa…
- Art. 16Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del…
- Art. 17Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di…
- Art. 18Ogni Stato puo', al momento della firma, al momento del deposito del suo strumento di…
- Art. 19Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di…
- Art. 20Nessuna Parte Contraente potra' denunciare la presente Convenzione prima del termine di…
- Art. 21Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del…
