1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare di far uso di una o piu' riserve figuranti nell'Allegato alla presente Convenzione. Nessun'altra riserva sara' ammessa. 2. Ogni Stato puo' ritirare in tutto o in parte una riserva da esso formulata in base al paragrafo precedente, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto dalla data della sua ricezione.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art19 · fonte del testo

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