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Miscellanea
Trattato
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999 · Legge 10 gennaio 2004, n. 14
- Aggiornato al
- 27 gennaio 2004
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1ALLEGATO TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA…
- Art. 2Alte Parti Contraenti ribadiscono l'inaccettabilita' della minaccia o dell'uso della…
- Art. 3Alte Parti Contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune…
- Art. 4Alte Parti Contraenti uniranno i loro sforzi per concorrere alla creazione nel continente…
- Art. 5Alte Parti Contraenti favoriranno in ogni modo il consolidamento dei principi dello stato…
- Art. 6Alte Parti Contraenti opereranno per lo sviluppo della collaborazione nei campi…
- Art. 7Alte Parti Contraenti, per il coordinamento e lo stimolo della collaborazione bilaterale…
- Art. 8Alte Parti Contraenti svilupperanno le forme di Cooperazione nei campi dell'economia e…
- Art. 9Alte Parti Contraenti attribuiscono importanza prioritaria alla collaborazione nel…
- Art. 10Alte Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione nei settori della scienza e delle…
- Art. 11del carattere globale rivestito dai problemi della protezione ambientale, le Alte Parti…
- Art. 12Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli Stati europei…
- Art. 13Alte Parti contraenti convengono di incoraggiare gli scambi culturali tra i due Paesi…
- Art. 14Alte Parti Contraenti riconoscono l'interesse reciproco a favorire comuni attivita' di…
- Art. 15Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nei campi giuridico e consolare…
- Art. 16Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro la…
- Art. 17impegni assunti dalle Alte Parti Contraenti nel presente Trattato rispettano gli obblighi…
- Art. 18presente Trattato sara' ratificato in conformita' con i meccanismi costituzionali di…
- Art. 19presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. La sua validita' verra'…
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