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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999
Legge 10 gennaio 2004, n. 14
- Aggiornato al
- 27 gennaio 2004
- Articoli
- 4
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 13.620 euro annui a…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
