[1]Cooperazione nel settore dei trasporti

[2]1. Le parti concordano che la cooperazione nel presente settore mira principalmente a ristrutturare e ammodernare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture anche a livello dei valichi di frontiera, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, e a fornire un migliore accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, ferroviari, stradali, marittimi e per via navigabile interna perfezionando la gestione dei trasporti in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi. 2. La cooperazione puo' comprendere:

  • a)lo scambio di informazioni sulle politiche delle parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali e altri temi di comune interesse;
  • b)la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le autorita' competenti;
  • c)progetti per il trasferimento delle tecnologie europee nel sistema globale di navigazione satellitare e centri di trasporto pubblico urbano;
  • d)l'innalzamento degli standard di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle norme internazionali;
  • e)attivita' che promuovono lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art68 · fonte del testo

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