[1]Cooperazione e assistenza tecnica in materia di appalti pubblici

[2]Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione in materia di appalti pubblici e convengono di cooperare per:

  • a)promuovere la cooperazione istituzionale e agevolare lo scambio di informazioni sui quadri giuridici relativi agli appalti pubblici in vista del possibile varo di un meccanismo di dialogo, previo accordo delle parti interessate;
  • b)fornire, su richiesta di una delle parti, servizi di sviluppo di capacita' e formazione, compresa la formazione destinata al settore privato su modalita' innovative di aggiudicazione concorrenziale degli appalti pubblici;
  • c)sostenere nelle Repubbliche della parte AC le attivita' di informazione e sensibilizzazione pubblica dirette al settore pubblico, al settore privato e alla societa' civile e aventi per oggetto le disposizioni del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo, per quanto attiene ai sistemi degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle opportunita' che i fornitori dell'America centrale potrebbero avere nell'Unione europea;
  • d)favorire lo sviluppo, l'istituzione e il funzionamento di un unico punto di accesso alle informazioni sugli appalti pubblici per l'intera regione dell'America centrale. Quest'unico punto di accesso funziona secondo quanto stabilito dall'articolo 212, paragrafo 1, lettera d), dall'articolo 213, dall'articolo 215, paragrafo 4 e dall'articolo 223, paragrafo 2, del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo;
  • e)migliorare le capacita' tecnologiche dei soggetti pubblici appaltanti, siano essi soggetti a livello centrale, soggetti di livello inferiore a quello centrale o soggetti di altra natura.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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