[1]Valutazione della conformita' e accreditamento

[2]1. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi di valutazione della conformita' atti ad agevolare l'accettazione dei prodotti nel territorio delle parti, tra cui:

  • a)l'accettazione della dichiarazione di conformita' di un fornitore;
  • b)la designazione di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra parte;
  • c)l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' eseguite da organismi situati nel territorio dell'altra parte;
  • d)accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di ciascuna delle parti. 2. In linea con quanto precede le parti si impegnano:
  • a)secondo quanto disposto dall'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non imporre procedure di valutazione della conformita' piu' rigorose del necessario;
  • b)a garantire che, laddove una parte abbia autorizzato vari organismi di valutazione della conformita' a norma della propria legislazione interna applicabile, le misure legislative adottate da tale parte non limitino la liberta' di scelta degli operatori circa il luogo nel quale far eseguire le pertinenti procedure di valutazione della conformita';
  • c)a scambiarsi informazioni sulla politica di accreditamento e a considerare come utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, per esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF).

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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