[1]Valutazione della conformita' e accreditamento

[2]1. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione nel territorio di una parte dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' eseguite nel territorio di un'altra parte. Le parti possono pertanto convenire:

  • a)sull'accettazione di una dichiarazione di conformita' del fornitore;
  • b)sull'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' eseguite da organismi situati nel territorio di un'altra parte;
  • c)che un organismo di valutazione della conformita' situato nel territorio di una parte possa concludere accordi volontari di riconoscimento con un organismo di valutazione della conformita' situato nel territorio di un'altra parte per l'accettazione dei risultati delle sue procedure di valutazione della conformita';
  • d)sulla designazione di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di un'altra parte; e
  • e)sull'adozione di procedure di accreditamento per il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di un'altra parte. 2. A tale scopo le parti si impegnano:
  • a)a garantire che gli organismi non governativi cui si fa ricorso per la valutazione della conformita' possano entrare in concorrenza;
  • b)a promuovere l'accettazione, nei processi di valutazione della conformita', dei risultati presentati da organismi riconosciuti nel quadro di un accordo multilaterale di accreditamento o mediante un accordo concluso fra alcuni dei rispettivi organismi di valutazione della conformita';
  • c)a prendere in considerazione, quando sia nell'interesse delle parti e risulti economicamente giustificato, la possibilita' di avviare negoziati per raggiungere accordi che facilitino l'accettazione, nei rispettivi territori, dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' espletate da organismi situati nel territorio di un'altra parte; e
  • d)ad incoraggiare i loro organismi di valutazione della conformita' a partecipare ad accordi con gli organismi di valutazione della conformita' di un'altra parte per l'accettazione dei risultati della valutazione della conformita'.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art78 · fonte del testo

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