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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo Unico
[8]E convertito in legge il Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1016, concernente provvedimenti in materia di imposta di registro per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari, con le seguenti modificazioni.
[9]All'art. 3, dopo il primo comma, e' aggiunto il comma seguente:
[10]"Restano peraltro ferme le disposizioni di cui alla lettera a) dell'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari risultanti da atti pubblici stipulati nel periodo dall'8 settembre 1941-XIX al 27 settembre 1941-XIX, purche' registrati non oltre il termine di 20 giorni della pubblicazione della presente legge.
[11]Per tali atti, sempre che registrati non oltre il detto termine, non e' applicabile la sopratassa di tardiva registrazione di cui all'art. 99 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269".
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 9 dicembre 1941-XX
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - DI REVEL
[16]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 30 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
