[1]Protezione dei dati personali

[2]1. Le parti convengono di cooperare al fine di migliorare le loro relazioni in seguito alla decisione della Commissione europea sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda, e di assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali in conformita' con i pertinenti strumenti e standard internazionali, ivi comprese le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE») sulla protezione della privacy e sui flussi transfrontalieri di dati personali. 2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra l'altro, lo scambio di informazioni e competenze. Essa puo' comprendere anche la cooperazione tra le controparti responsabili della regolamentazione, in organismi quali il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza e la tutela della privacy nell'economia digitale e la rete globale per la protezione della privacy (Global Privacy Enforcement Network).

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art37 · fonte del testo

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