[1]Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite

[2]1. Le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorita' competenti, compresa la principale agenzia antidroga, le autorita' competenti in materia di sanita', giustizia, istruzione, gioventu', prestazioni sociali, dogane e affari interni e le autorita' di altri settori pertinenti e altre parti interessate, onde ridurre l'offerta e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga, sui loro familiari e sulla societa' in senso lato e rendere piu' efficace il controllo dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti di cui sono firmatarie, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998 e alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati in occasione del segmento ad alto livello della 52ª sessione della Commissione stupefacenti nel marzo 2009. 3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori:

  • a)elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali;
  • b)creazione di enti e centri di informazione nazionali;
  • c)sostegno alle azioni della societa' civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di droga e gli effetti nocivi del suo consumo;
  • d)formazione del personale;
  • e)potenziamento dell'attivita' di contrasto e dello scambio di informazioni in conformita' del diritto interno;
  • f)ricerca nel campo della droga;
  • g)analisi delle droghe e prevenzione della produzione di droghe pericolose/stupefacenti e della diversione dei precursori controllati, in particolare di sostanze essenziali per la produzione di droghe illecite;
  • h)altri settori eventualmente concordati dalle Parti.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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