[1]Movimenti di capitali

[2]1. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti e alle altre operazioni liberalizzate a norma del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) e alla liquidazione e al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi. 2. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti garantiscono, per quanto riguarda le operazioni non menzionate al paragrafo 1 riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a norma della legislazione del paese ospitante, la libera circolazione da parte di investitori dell'altra Parte di capitali relativi, tra l'altro:

  • a)a crediti collegati a operazioni commerciali, compresa la fornitura di servizi cui partecipa un residente di una Parte;
  • b)a prestiti e crediti finanziari; o
  • c)alla partecipazione al capitale di una persona giuridica, senza l'intenzione di stabilire o mantenere legami economici duraturi. 3. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali tra residenti delle Parti e si astengono dal rendere piu' restrittive le disposizioni esistenti. 4. Le Parti possono consultarsi onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro in modo da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art82 · fonte del testo

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