[1]Definizioni

[2]Ai fini della presente sezione, si intende per:

  • a)stabilimento:
  • i)la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica9, oppure
  • ii)la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una Parte allo scopo di esercitare un'attivita' economica.
  • b)investitore: qualsiasi persona che intenda esercitare o eserciti un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento;10
  • c)attivita' economica: ogni attivita' di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici;
  • d)controllata di una persona giuridica di una Parte: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte;
  • e)succursale di una persona giuridica: una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sara' un rapporto giuridico con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attivita' che ne costituisce la sede secondaria. --------- 9 I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli. 10 Se l'attivita' economica non e' esercitata direttamente da una persona giuridica ma attraverso altre forme di stabilimento, come una succursale o un ufficio di rappresentanza, all'investitore, compresa la persona giuridica, e' nondimeno concesso, tramite tale stabilimento, il trattamento previsto dal presente accordo per gli investitori. Tale trattamento e' esteso allo stabilimento per mezzo del quale e' esercitata l'attivita' economica e non e' necessariamente esteso ad altre parti dell'investitore situate al di fuori del territorio in cui e' esercitata l'attivita' economica.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art79 · fonte del testo

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