[1]Accesso al mercato

[2]1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la fornitura transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalita', le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A:

  • a)limitazioni del numero dei fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di un esame delle necessita' economiche;6
  • b)limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessita' economiche;
  • c)limitazioni del numero complessivo delle operazioni o della quantita' totale di servizi prodotti espresse in termini di unita' numeriche determinate, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessita' economiche7. --------- 6 Sono comprese le misure che prevedono l'obbligo per i fornitori di servizi dell'altra Parte di avere uno stabilimento ai sensi dell'articolo 7.9, lettera a), o di essere residente nel territorio di una Parte come condizione per la fornitura transfrontaliera di servizi. 7 Non sono comprese le misure di una Parte che limitano gli input utilizzati per la fornitura transfrontaliera di servizi.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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