[1]Decisioni anticipate

[2]1. Su richiesta scritta degli operatori commerciali, ciascuna delle Parti adotta per iscritto decisioni anticipate, tramite le proprie autorita' doganali, prima dell'importazione di una merce nel suo territorio in conformita' delle proprie leggi e regolamentazioni, sulla classificazione tariffaria, sull'origine o, a sua discrezione, su qualsiasi altra materia. 2. Fatte salve le disposizioni delle proprie leggi e regolamentazioni in materia di riservatezza, ciascuna delle Parti pubblica, per esempio su Internet, le sue decisioni anticipate relative alla classificazione tariffaria e, a sua discrezione, a qualsiasi altra materia. 3. Per facilitare gli scambi commerciali, le Parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art66 · fonte del testo

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