[1]Trasparenza

[2]1. Ciascuna delle Parti provvede a rendere facilmente accessibili a tutte le parti interessate, per mezzo di una fonte d'informazione designata ufficialmente e, se possibile, di un sito web ufficiale, le proprie leggi, regolamentazioni e procedure amministrative generali in materia doganale e commerciale e altre prescrizioni, comprese quelle relative ai i diritti e gli oneri. 2. Ciascuna delle Parti designa o mantiene uno o piu' punti d'informazione per rispondere alle domande delle persone interessate riguardanti questioni doganali e commerciali. 3. Ciascuna delle Parti si consulta con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate e fornisce loro informazioni. Tali consultazioni e informazioni riguardano prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate; prima della loro adozione e' data la possibilita' di formulare osservazioni.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art65 · fonte del testo

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