[1]Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

[2]Le Parti dispongono che, in caso di violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa, se opportuno, ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, comprese la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Ciascuna delle Parti puo' prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle circostanze particolari, compresa la pubblicita' a grande diffusione.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1052 · fonte del testo

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