[1]Diritto d'informazione

[2]1. Le Parti dispongono che, nel corso di procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare che l'autore della violazione e/o ogni altra persona che sia parte in una controversia o testimone forniscano informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale.

  • a)Per "ogni altra persona" si intende nel presente paragrafo una persona che:
  • i)sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto;
  • ii)sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto;
  • iii)sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; o
  • iv)sia stata indicata dalla persona di cui alla presente lettera come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
  • b)Le informazioni comprendono, secondo i casi:
  • i)nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti; o
  • ii)informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione. 2. Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che:
  • a)accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi;
  • b)disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
  • c)disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione;
  • d)accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; o
  • e)disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1045 · fonte del testo

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