[1]Proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione dei brevetti

[2]1. Le Parti riconoscono che i prodotti farmaceutici15 e i prodotti fitosanitari16 protetti da un brevetto nei rispettivi territori sono soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa o di registrazione prima di essere immessi sui loro mercati. 2. Le Parti dispongono, su richiesta del titolare del brevetto, la proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione del brevetto per compensare il titolare del brevetto della riduzione della durata effettiva del brevetto conseguente alla prima autorizzazione all'immissione del prodotto sui rispettivi mercati. La proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione di brevetti non puo' eccedere i cinque anni17. --------- 15 Come definiti nell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici). 16 I prodotti fitosanitari, nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, sono costituiti da o contengono sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti e sono destinati a uno dei seguenti usi:

  • a)proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti, tranne se questi prodotti sono considerati come utilizzati principalmente per ragioni di igiene piu' che di protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
  • b)influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita);
  • c)conservare i prodotti vegetali, sempreche' tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali dell'Unione europea in materia di conservanti;
  • d)eliminare i vegetali o le parti di vegetali indesiderati, escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul suolo o nell'acqua per proteggere i vegetali; o
  • e)frenare o evitare un indesiderato accrescimento dei vegetali, escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul suolo o nell'acqua per proteggere i vegetali. 17 Senza pregiudizio di un'eventuale proroga per uso pediatrico, se prevista dalle Parti.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1035 · fonte del testo

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