[1]in materia di regole tecniche e di valutazione della conformita'

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di norme, regole tecniche e valutazione della conformita' e' un obiettivo chiave per lo sviluppo del commercio, in particolare per quanto concerne il commercio intraregionale. 2. Lo scopo della cooperazione tra le Parti sara' quello di promuovere iniziative nei seguenti ambiti:

  • a)cooperazione in campo normativo;
  • b)allineamento dei regolamenti tecnici con le norme internazionali ed europee; e
  • c)creazione di un sistema regionale di notifica e di una rete di organismi di valutazione della conformita' che operino su basi non discriminatorie e sviluppo dell'utilizzo dell'accreditamento. 3. In pratica, la cooperazione permettera' di:
  • a)fornire assistenza organizzativa e tecnica per incentivare la creazione di reti e di organismi regionali e aumentare il coordinamento delle politiche per promuovere un approccio comune all'utilizzo delle norme internazionali e regionali, favorendo cosi' l'adozione di regole tecniche e procedure di valutazione della conformita' compatibili;
  • b)incoraggiare l'adozione di misure finalizzate a colmare il divario esistente tra le Parti in materia di valutazione della conformita' e di standardizzazione, in particolare lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformita' e sull'omologazione; e
  • c)incoraggiare l'adozione di misure finalizzate al miglioramento della compatibilita' dei rispettivi sistemi adottati dalle Parti nelle aree di cui sopra, e in particolare negli ambiti della trasparenza, delle buone prassi normative e della promozione di norme di qualita' per i prodotti e le pratiche commerciali.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art19 · fonte del testo

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