Indice per libri, titoli e capi
Tributario
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed Impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960
Legge 12 agosto 1962, n. 1378
- Aggiornato al
- 26 settembre 1962
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 25
- Art. iConvenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di…
- Art. iiArticolo II (1)Nella presente Convenzione, a meno che il contesto altrimenti richieda…
- Art. iiiArticolo III (1) Un'impresa di uno dei Paesi non e' soggetta ad Imposizione nell'altro…
- Art. ivArticolo IV Quando a) un'impresa di uno dei Paesi partecipa, direttamente o…
- Art. vArticolo V I redditi di qualunque natura derivanti da beni immobili situati in uno dei…
- Art. viArticolo VI Nonostante le disposizioni degli articoli III e IV, i profitti che un'impresa…
- Art. viiArticolo VII (1) I dividendi pagati da una societa' residente in uno dei Paesi ad un…
- Art. viiiArticolo VIII (1) Gli interessi di qualunque natura derivanti da fonti situate in uno dei…
- Art. ixArticolo IX (1) I canoni (royalties) ricavati da fonti situate in uno dei Paesi da un…
- Art. xArticolo X Un residente di uno dei Paesi che non svolga una attivita' commerciale o…
- Art. xiArticolo XI (1) Le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate da o con fondi costituiti…
- Art. xiiArticolo XII (1) I profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi…
- Art. xiiiArticolo XIII (1) Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo…
- Art. xivArticolo XIV I professori e gli insegnanti di uno del Paesi, che ricevono remunerazioni…
- Art. xvArticolo XV Gli studenti e gli apprendisti di uno dei Paesi, che ricevono un insegnamento…
- Art. xviArticolo XVI (1) Le persone fisiche residenti dell'Italia hanno diritto alle stesse…
- Art. xviiArticolo XVII (1) Le leggi delle Parti Contraenti continueranno a regolare la tassazione…
- Art. xviiiArticolo XVIII (1) Le autorita' fiscali delle Parti Contraenti si scambieranno le…
- Art. xixArticolo XIX (1) I nazionali di una delle Parti Contraenti non possono essere…
- Art. xxArticolo XX (1) La presente Convenzione puo' essere estesa, sia integralmente sia con…
- Art. xxiArticolo XXI (1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. xxiiArticolo XXII All'entrata in vigore della presente Convenzione, in conformita'…
- Art. xxiiiArticolo XXIII La presente Convenzione avra' durata indefinita, ma luna o l'altra delle…
