[1]Articolo XII

[2](1) I profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi in uno dei Paesi da una persona fisica residente dell'altro Paese, possono essere tassati nel primo Paese. Quando il reddito e' anche tassabile nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese deve essere dedotta, dall'imposta dovuta sul reddito stesso nell'altro Paese, in conformita' alle disposizioni dell'articolo XVII. Ai fini di questo articolo i servizi che le persone fisiche rendono, in tutto o in massima parte, su navi o aeromobili gestite da un residente di uno dei Paesi saranno considerati come resi in questo Paese. (2) una persona fisica residente del Regno Unito e' esente da imposta in Italia sui profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi in Italia in qualunque anno fiscale sei (a) e' presente in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 183 giorni in detto anno; e (b) (i) nel caso di amministratori di societa' o di impiegati, i servizi sono resi per conto, o nell'interesse,di un residente del Regno Unito; (ii) negli altri casi il percipiente non abbia un ufficio o altra sede fissa di affari in Italia; e (c) i profitti o le remunerazioni non sono ammessi in deduzioni nella determinazione di un qualunque reddito tassabile in Italia; e (d) i profitti o le remunerazioni sono soggetti ad imposta nel Regno Unito. (3) Una persona fisica residente dell'Italia e' esente da imposta nel Regno Unito sui profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi nel Regno Unito in qualunque anno fiscale se: (a) e' presente nel Regno Unito per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 183 giorni di detto anno; e (b) (i) nel caso di amministratori di societa' o di impiegati, i servizi sono resi per conto, o nell'interesse, di un residente dell'Italia: (ii) negli altri casi il percipiente, non abbia un ufficio o altra sede fissa di affari nel Regno Unito; e (c) i profitti o le remunerazioni non sono ammessi in deduzione nella determinazione di un qualunque reddito tassabile nel Regno Unito; e (d) i profitti o le remunerazioni sono soggetti ad imposta in Italia. (4) Le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) di questo articolo non si applicano ai profitti o remunerazioni dei professionisti dello spettacolo quali artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione, musicisti ed atleti.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artxii · fonte del testo

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