[1]nella lotta contro le droghe illecite e la criminalita' connessa

[2]1. In base al principio della condivisione delle responsabilita', le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito e' finalizzata al coordinamento e al potenziamento degli sforzi congiunti di prevenire e ridurre la produzione, il traffico e il consumo delle droghe illecite. Le Parti decidono inoltre di impegnarsi nella lotta contro la criminalita' organizzata connessa al traffico di droga, anche per il tramite di associazioni e organismi internazionali. Senza pregiudicare il funzionamento degli altri strumenti di cooperazione, le Parti concordano che a tale scopo verra' utilizzato anche il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi. 2. Le Parti coopereranno in questo settore per attuare in particolare:

  • a)programmi di prevenzione dell'abuso di droghe, in particolare all'interno di gruppi vulnerabili e ad alto rischio;
  • b)progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e di reinserimento nella societa';
  • c)progetti di armonizzazione della legislazione e delle iniziative in materia in America centrale;
  • d)programmi comuni di ricerca;
  • e)misure e iniziative di cooperazione volte ad incentivare lo sviluppo alternativo, basate in particolare sulla promozione delle colture legali da parte dei piccoli produttori;
  • f)misure contro il commercio dei precursori e dei prodotti di base equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' europea e dagli organismi internazionali competenti;
  • g)misure destinate alla riduzione della fornitura di droghe illecite, basate anche su sistemi di controllo amministrativo per evitare lo sviamento dei precursori chimici, e misure di controllo degli episodi criminosi connessi.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art47 · fonte del testo

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