[1]nella lotta contro le droghe illecite e la criminalita' organizzata connessa

[2]1. In base al principio della condivisione della responsabilita' e ad integrazione del dialogo ad alto livello tra l'Unione europea e la Comunita' andina in materia specifica di droga e il gruppo misto di controllo degli accordi sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la fabbricazione illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito e' finalizzata al coordinamento e al potenziamento degli sforzi congiunti di prevenzione e riduzione dei legami che sono all'origine del problema complessivo delle droghe illecite. Le Parti decidono inoltre di impegnarsi nella lotta contro la criminalita' organizzata connessa al traffico di droga, anche per il tramite di associazioni ed organismi internazionali. Le Parti concordano che a tale scopo verra' utilizzato anche il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi. 2. Le Parti coopereranno in questo settore per attuare in particolare:

  • a)programmi di prevenzione dell'abuso di droghe;
  • b)progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;
  • c)progetti di armonizzazione della legislazione e delle iniziative in materia nei paesi andini;
  • d)programmi comuni di ricerca;
  • e)misure e iniziative di cooperazione efficaci volte ad incentivare e consolidare lo sviluppo alternativo e a coinvolgere le comunita' interessate;
  • f)misure di prevenzione delle nuove coltivazioni illegali e del loro trasferimento in regioni ed aree fragili dal punto di vista ambientale, precedentemente non interessate dal fenomeno;
  • g)applicazione effettiva di misure volte a prevenire la diversione di precursori e monitorarne il commercio equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' europea e dagli organismi internazionali competenti, e in conformita' degli accordi sui precursori tra la Comunita' europea e ciascun paese andino, firmati il 18 dicembre 1995 sui precursori e le sostanze chimiche usate frequentemente nella fabbricazione illecita di droghe e sostanze psicotrope;
  • h)potenziamento delle iniziative volte al controllo del traffico di armi, munizioni ed esplosivi.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art47 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari