[1]scientifica e tecnologica

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione scientifica e tecnologica verra' realizzata in un'ottica di interesse reciproco e conformemente alle rispettive politiche, allo scopo di:

  • a)scambiare informazioni ed esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;
  • b)promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
  • c)incoraggiare le relazioni tra le comunita' scientifiche delle Parti;
  • d)stimolare la partecipazione del mondo imprenditoriale delle Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione;
  • e)promuovere l'innovazione e il trasferimento di tecnologia, comprese le tecniche di e-government e le tecnologie pulite, tra le Parti. 2. Le Parti decidono di promuovere e potenziare lo sviluppo e i processi innovativi nei settori della scienza, della ricerca e della tecnologia, coinvolgendo istituzioni di livello universitario, centri di ricerca; sono previsti particolari incentivi per i settori produttivi, in particolare per le piccole e medie imprese di entrambe le Parti. 3. Le Parti decidono di stimolare la cooperazione scientifica e tecnologica tra le universita', gli istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, utilizzando anche gli strumenti delle borse di studio e dei programmi di scambio di studenti e di specialisti. 4. Le Parti decidono di rafforzare i legami di cooperazione tra organismi attivi nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione in una prospettiva di promozione, divulgazione e trasferimento di tecnologia.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art36 · fonte del testo

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