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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi reti internazionali ferroviarie (AGC), concluso a Ginevra il 31 maggio 1985 · Legge 3 aprile 1989, n. 137
- Aggiornato al
- 24 aprile 1989
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1Le Parti Contraenti, consapevoli della necessita' di agevolare e di sviluppare il…
- Art. 2- Definizione e adozione della rete ferroviaria internazionale E. 1. La rete ferroviaria…
- Art. 3ed assetto delle linee della rete ferroviaria internazionale "E"; 1. La rete ferroviaria…
- Art. 4del depositario. 1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il…
- Art. 5per la firma dell'Accordo e per divenirne parte. 1. Il presente Accordo sara' aperto alla…
- Art. 6in vigore dell'Accordo. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data…
- Art. 7alla attuazione dell'Accordo. 1. Nessuna norma del presente Accordo sara' interpretata…
- Art. 8delle controversie. 1. Qualsiasi controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa…
- Art. 9relativa all'art. 8. 4. Ogni Stato potra' al momento in cui firmera' il presente Accordo…
- Art. 10di emandamento del testo principale. 1. Il testo principale del presente Accordo potra'…
- Art. 11di emendamento dell'Allegato I. 1. L'Allegato I del presente Accordo potra' essere…
- Art. 12di emendamento dell'Allegato II. 1. L'Allegato II del presente Accordo potra' essere…
- Art. 13dell'indirizzo dell'Amministrazione cui devono essere comunicate le proposte di…
- Art. 14dell'accordo e sospensione della sua validita'. Ogni Parte contraente potra'denunciare il…
- Art. 15'applicazione del presente Accordo sara' sospesa qualora il numero delle Parti contraenti…
Altre partizioni dell’atto
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