di emendamento dell'Allegato I. 1. L'Allegato I del presente Accordo potra' essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. 2. A domanda di una Parte Contraente, ogni emendamento all'Allegato I del presente Accordo proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti ferroviari della Commissione Economica per l'Europa. 3. Qualora venga adottato alla maggioranza dei membri presenti e che hanno espresso il voto, e se detta maggioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato dal Segretario Generale alle Amministrazioni competenti delle Parti contraenti direttamente interessate. Sono considerate Parti contraenti direttamente interessate:

  • a)qualora tratti di includere una linea principale nuova o di modificare una linea principale esistente, ogni Parte contraente il cui territorio sia attraversato dalla linea in questione
  • b)qualora si tratti di includere una nuova linea complementare o di modificare una linea complementare esistente, ogni Parte contraente limitrofa al Paese richiedente sul cui territorio passa (no) la o (le) linea (e) internazionale (i) principale (i) a cui e' collegata la linea complementare nuova o da modificare. Saranno altresi' considerate limitrofe, secondo il presente comma, due Parti contraenti sul cui territorio si trovano i punti terminali di un collegamento mediante ferry-boat previsto sul tracciato della (o delle) linea (e) principale (i) sopra specificata (e). 4. Ogni proposta di emendamento che e' stata comunicata in conformita' alle norme del paragrafo 3 di cui sopra, sara' accettata se, entro un termine di sei mesi successivo alla data di detta comunicazione, nessuna delle Amministrazioni competenti delle Parti contraenti direttamente interessate notifica al Segretario Generale la propria obiezione all'emendamento. Se l'Amministrazione di una Parte contraente dichiara che il suo diritto nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo ad una autorizzazione speciale o all'approvazione di un organo legislativo, il suo consenso all'emendamento dell'Allegato I del presente accordo sara' considerato come dato e la proposta di emendamento sara' accettata, solo nel momento in cui avra' notificato al Segretario generale l'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione o dell'approvazione necessaria. Se detta notifica non avviene entro un termine di 18 mesi successivo alla data alla quale la proposta di emendamento le e' stata comunicata o se, nel termine di sei mesi sopra specificato, l'Amministrazione competente di una Parte contraente direttamente interessata formula una obiezione contro l'emendamento proposto, tale emendamento sara' considerato come non accettato. 5. Ogni emendamento accettato sara' comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti contraenti ed entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la data di tale notifica.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;137~accordo-art11 · fonte del testo

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