Cooperazione culturale e nel settore degli audiovisivi e dei media 1.Le parti convengono di promuovere una cooperazione piu' stretta nei settori culturali e creativi al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. 2.Le parti cercano inoltre di prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, ricorrendo agli strumenti e ai quadri di cooperazione disponibili. 3.Le parti si adoperano per promuovere la mobilita' dei professionisti della cultura e delle opere d'arte tra l'Australia e l'Unione e i suoi Stati membri. 4.Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della societa' civile, nonche' tra i loro cittadini. 5.Le parti convengono di cooperare in particolare attraverso il dialogo politico presso i consessi internazionali competenti, segnatamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversita' culturale, anche mediante l'attuazione delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali. 6.Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i professionisti del settore audiovisivi e media. 7.Le parti convengono di sostenere la cooperazione culturale nell'ambito dell'ASEM, in particolare attraverso le attivita' della Fondazione Asia-Europa («ASEF»).

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art44 · fonte del testo

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