[1]Istruzione, formazione e giovani

[2]1.Le parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione alla creazione di posti di lavoro di qualita' e di una crescita sostenibile nell'ambito di economie basate sulla conoscenza, e convengono di avere un interesse comune a cooperare nei settori dell'istruzione e della formazione e riguardo alle problematiche giovanili connesse. 2.Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le parti s'impegnano a proseguire il dialogo UE-Australia sulle politiche riguardanti i settori dell'istruzione e della formazione e di sostenere congiuntamente opportune attivita' di cooperazione nei settori citati e a favore dei giovani. La cooperazione riguarda tutti i settori dell'istruzione e puo' assumere, tra l'altro, la forma di:

  • a)mobilita' ai fini dell'apprendimento individuale, attraverso la promozione e l'agevolazione degli scambi di studenti, docenti e personale amministrativo degli istituti di istruzione superiore, insegnanti e animatori;
  • b)sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione e dell'Australia, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, i programmi di studio e i corsi di laurea comuni e la mobilita' degli studenti e dei docenti;
  • c)cooperazione istituzionale, contatti e partenariati, al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di know-how, e collegamenti efficaci tra istruzione, ricerca e innovazione;
  • d)sostegno alla riforma delle politiche attraverso dialoghi, studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative e lo scambio di informazioni e buone pratiche, in particolare in considerazione dei processi di Bologna e di Copenaghen e degli strumenti dell'Unione intesi ad aumentare la trasparenza.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art43 · fonte del testo

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