Sottoscrizione delle azioni. Ciascun membro fondatore dell'Agenzia sottoscrivera' alla pari il numero delle azioni di capitale sociale menzionate accanto al suo nome all'allegato (A) alla presente. Ogni altro membro sottoscrivera' il numero di azioni di capitale sociale secondo le disposizioni e condizioni decise dal Consiglio, ma in nessun caso ad un prezzo di emissione inferiore alla pari. Nessun membro potra' sottoscrivere meno di cinquanta azioni. Il Consiglio puo' decidere le norme in base alle quali i membri sottoscrivono titoli addizionali del capitale sociale autorizzato.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art6 · fonte del testo

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