Sospensione delle operazioni (a) Il Consiglio di amministrazione potra', quando lo ritenga giustificato, sospendere l'emissione di nuove garanzie per un determinato periodo. (b) In caso di emergenza, il consiglio di amministrazione potra' sospendere tutte le attivita' dell'agenzia per un periodo che non ecceda la durata dell'emergenza stessa, purche' siano prese le necessarie misure a salvaguardia degli interessi dell'Agenzia e di terzi. (c) La decisione di sospendere le operazioni non incidera' sugli obblighi assunti dai membri in base alla presente Convenzione ne' sugli obblighi assunti dall'Agenzia nei confronti dei detentori di una garanzia o di una polizza riassicurativa o nei confronti di terzi.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art54 · fonte del testo

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