Sospensione di un membro (a) Qualora un membro omette di ottemperare ai propri obblighi di cui alla presente Convenzione, il Consiglio potra' sospenderlo con decisione adottata a maggioranza semplice. (b) Durante la sua sospensione, un membro non godra' dei diritti previsti dalla presente Convenzione, fatto salvo il diritto di ritiro ed altri diritti previsti dal presente capitolo nonche' dal capitolo IX, mentre rimarra' assoggettato a tutti i suoi obblighi. (c) Onde determinare la possibilita' del diritto ad una garanzia o ad una riassicurazione emessa in base al Capitolo III o all'Allegato I della presente Convenzione, un membro sospeso non sara' considerato quale membro dell'Agenzia. (d) Un membro sospeso cessera' automaticamente di essere membro dell'Agenzia dopo un anno dalla data della sua sospensione salvo che il Consiglio non decida di estendere il periodo di sospensione o di riabilitarlo.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art52 · fonte del testo

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