Pagamento delle richieste di indennizzo. Il Presidente, su direttive di amministrazione, decidera' il pagamento dell'indennizzo a favore di un assicurato conformemente al contratto di garanzia ed alle polizze approvate dal Consiglio di amministrazione. I contratti di garanzia contempleranno che gli assicurati ricerchino, prima che l'Agenzia effettui il pagamento, le soluzioni amministrative piu' opportune, purche' queste possano essere prontamente attuabili in base alle leggi vigenti nel paese ospite. Tali contratti prevederanno che un ragionevole periodo di tempo intercorra fra gli eventi che hanno originato la richiesta di indennizzo ed il pagamento dello stesso.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art17 · fonte del testo

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