[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra i quali i testi inglese e francese, qui sopra riportati.

[3]Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati

[4]PREAMBOLO

[5]Gli Stati Contraenti, Considerando la necessita' della cooperazione internazionale per lo sviluppo economico ed il ruolo svolto in tale campo dagli investimenti privati internazionali; Avendo presente che in relazione a tali investimenti possono insorgere controversie tra gli Stati Contraenti ed i cittadini di altri Stati Contraenti; Riconoscendo che, mentre tali controversie dovrebbero normalmente formare oggetto di procedimenti legali nazionali, in taluni casi il regolamento di dette controversie mediante metodi internazionali puo' essere opportuno; Ammettendo una particolare importanza alla creazione di meccanismi per la conciliazione e l'arbitrato internazionale ai quali gli Stati Contraenti ed i cittadini di altri Stati Contraenti possano, se lo desiderano, sottoporre le loro controversie; Desiderando istituire questi meccanismi sotto gli auspici della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo; Riconoscendo che il mutuo consenso delle parti di sottoporre le proprie controversie alla conciliazione o all'arbitrato mediante ricorso agli anzidetti meccanismi, costituisce un accordo avente forza obbligatoria che esige in particolare che ogni raccomandazione dei conciliatori sia presa in debita considerazione e che ogni sentenza arbitrale sia eseguita; Dichiarando che nessuno Stato Contraente, per il solo fatto di aver ratificato, accettato o approvato la presente Convenzione e senza suo consenso, sara' ritenuto in alcun caso obbligato a sottoporre una qualsiasi controversia alla conciliazione o all'arbitrato, Hanno convenuto quanto segue:

[6]Articolo 1

[7](1) In virtu' della presente Convenzione e' istituito il Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative a investimenti (in seguito denominato il Centro). (2) Scopo del Centro e' di mettere a disposizione i mezzi per la conciliazione e l'arbitrato per regolare le controversie relative a investimenti insorte tra Stati Contraenti e cittadini di altri Stati Contraenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art1 · fonte del testo

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