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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979
Legge 14 marzo 1985, n. 132
- Aggiornato al
- 15 aprile 1985
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 32
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua…
- Art. 3Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale…
- Art. 4L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare…
- Art. 5Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata: a) al fine di modificare gli schemi e i…
- Art. 6Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per…
- Art. 7Gli Stati parte prendono ogni misura a adeguata ad eliminare la discriminazione nei…
- Art. 8Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinche' le donne, in condizione di…
- Art. 9Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di…
- Art. 10Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei…
- Art. 11Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la…
- Art. 12Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei…
- Art. 13Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la…
- Art. 14Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle…
- Art. 15Gli Stati parte riconoscono alla donna la parita' con l'uomo di fronte alla legge. 2. Gli…
- Art. 16Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei…
- Art. 17Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente convenzione…
- Art. 18Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione…
- Art. 19Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. 2. Il Comitato elegge il proprio…
- Art. 20Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane, al massimo, ogni…
- Art. 21Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso…
- Art. 22Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame…
- Art. 23Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudichera' le eventuali disposizioni…
- Art. 24Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a…
- Art. 25La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. 2. Il Segretario…
- Art. 26Ogni Stato parte puo' richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente…
- Art. 27La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito…
- Art. 28Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ricevera' e comunichera' a…
- Art. 29Ogni controversia tra due o piu' Stati parte concernente l'interpretazione o…
- Art. 30La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo…
