1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:

  • a)durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato:
  • b)quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato. 2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficolta' che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi, previsti dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art18 · fonte del testo

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