1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parita' con l'uomo di fronte alla legge. 2. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacita' giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilita' di esercitare tale capacita'. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario. 3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacita' giuridica della donna, deve essere considerato nullo. 4. Gli Stati parte riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art15 · fonte del testo

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