Paragrafo 1 - I lavoratori che esercitano la loro attivita' sul territorio di uno dei Paesi contraenti ed i cui familiari risiedono sul territorio dell'altro Paese contraente beneficiano delle prestazioni familiari alle condizioni previste dalla legislazione di quest'ultimo Paese. Paragrafo 2 - Tali prestazioni sono a carico dell'istituzione competente del Paese del luogo di lavoro. Paragrafo 3 - In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le prestazioni familiari sono erogate alle condizioni previste dalla legislazione italiana qualora l'attivita' sia esercitata sul territorio italiano.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art30 · fonte del testo

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