Paragrafo 1 - I lavoratori di cui all'art. 4 paragrafo 2 a) e 3) ed all'art. 5 punto 2 che soddisfano alle condizioni per aver diritto alle prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternita' richieste dalla legislazione del Paese alla quale rimangono sottoposti, beneficiano di dette prestazioni alle seguenti condizioni: - le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica; - le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente. Paragrafo 2 - Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono ugualmente applicabili ai familiari del lavoratore.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
