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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982
Legge 5 marzo 1985, n. 130
- Aggiornato al
- 15 aprile 1985
- Articoli
- 48
- Versioni storiche
- 51
- Art. 1CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI…
- Art. 2Paragrafo 1 - I lavoratori monegaschi o italiani subordinati o considerati come tali…
- Art. 3Paragrafo 1 - Le legislazioni cui la presente Convenzione si applica sono 1°) nel…
- Art. 4Paragrafo 1 - I lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla…
- Art. 5Le disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1 sono applicabili ai lavoratori di qualunque…
- Art. 6Le disposizioni delle legislazioni italiane o monegasche di cui all'art. 3 che…
- Art. 7Paragrafo 1 - I lavoratori che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro per…
- Art. 8Paragrafo 1 - I lavoratori che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese…
- Art. 9Paragrafo 1 - I lavoratori di cui all'art. 4 paragrafo 2 a) e 3) ed all'art. 5 punto 2…
- Art. 10Paragrafo 1 - I lavoratori che esercitano la loro attivita' sul territorio di uno dei…
- Art. 11Paragrafo 1 - I lavoratori che risiedono nel Paese sul cui territorio esercitano la loro…
- Art. 12Paragrafo 1 - Le prestazioni erogate dall'istituzione del Paese di residenza alle…
- Art. 13Le prestazioni erogate alle condizioni previste agli art. 7 paragrafo 2, 8 paragrafo 2…
- Art. 14Paragrafo 1 - I titolari di una pensione o di una rendita acquisita in base alla…
- Art. 15La concessione da parte dell'istituzione di uno dei Paesi contraenti per conto…
- Art. 16Per l'esercizio del controllo medico dei beneficiari di cure, gli organismi di ciascun…
- Art. 17Paragrafo 1 - Le disposizioni della legislazione italiana relative al contenzioso del…
- Art. 18Paragrafo 1 - Quando un lavoratore o un titolare di pensione o di rendita o uno dei…
- Art. 19I periodi di assicurazione compiuti in ciascuna delle legislazioni dei due Paesi…
- Art. 20Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno dei Paesi…
- Art. 21Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di ciascuno dei…
- Art. 22Qualora i periodi di assicurazione compiuti sia in base alla legislazione di uno dei…
- Art. 23Nel caso in cui il diritto a prestazione sia acquisito per effetto della totalizzazione…
- Art. 24In caso di totalizzazione, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in…
- Art. 25Se l'importo delle pensioni dovute dalle istituzioni competenti dei Paesi contraenti in…
- Art. 26Paragrafo 1 - Qualora la legislazione di uno dei Paesi contraenti subordini la…
- Art. 27Paragrafo 1 - Qualora, domandando per la prima volta la liquidazione del diritto a…
- Art. 28Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili, per analogia, ai diritti dei…
- Art. 29Le modalita' di pagamento delle prestazioni liquidate in conformita' alle disposizioni…
- Art. 30Paragrafo 1 - I lavoratori che esercitano la loro attivita' sul territorio di uno dei…
- Art. 31Per l'apertura del diritto alle prestazioni familiari vengono presi in considerazione, se…
- Art. 32Le modalita' per la concessione ed il rimborso delle prestazioni familiari nonche' le…
- Art. 33In caso d'infortunio sul lavoro, i lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti, sono…
- Art. 34E' parimenti considerato infortunio sul lavoro l'infortunio sopravvenuto ad un…
- Art. 35Paragrafo 1 - Qualora il lavoratore abbia esercitato, esclusivamente sul territorio di…
- Art. 36Per la determinazione della percentuale di incapacita' relativa ad un infortunio sul…
- Art. 37Le prestazioni previste dalla legislazione di uno dei due Paesi contraenti possono essere…
- Art. 38Paragrafo 1 - Le Autorita' competenti, nonche' le istituzioni dei due Paesi contraenti…
- Art. 39Paragrafo 1 - Il beneficio delle esenzioni dei diritti di registro, di cancelleria, di…
- Art. 40Le domande, dichiarazioni e ricorsi che devono essere presentati entro un determinato…
- Art. 41Paragrafo 1 - Le autorita' competenti dei Paesi contraenti stabiliranno direttamente…
- Art. 42Qualora dei contributi di sicurezza sociale siano dovuti ad istituzioni di uno dei Paesi…
- Art. 43Paragrafo 1 - Le questioni relative all'applicazione o all'interpretazione della presente…
- Art. 44Paragrafo 1 - Il recupero delle prestazioni indebitamente pagate dall'istituzione di uno…
- Art. 45Paragrafo 1 - La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. 46Paragrafo 1 - La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno. Essa sara'…
- Art. 47L'Accordo Amministrativo previsto dalla presente Convenzione entrera' in vigore alla…
- Art. 48La presente Convenzione abroga le seguenti disposizioni: a) della Convenzione fra la…
