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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996 · Legge 19 gennaio 1998, n. 13
- Aggiornato al
- 6 febbraio 1998
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA SULLA RECIPROCA…
- Art. 2(1) Ciascuna Parte contraente promuovera', per quanto possibile, gli investimenti da…
- Art. 3(1) Ciascuna Parte Contraente accordera' agli investimenti, una volta approvati, e ai…
- Art. 4(1) Gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna delle Parti contraenti…
- Art. 5Parte contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte contraente, dopo…
- Art. 6caso in cui una Parte Contraente o qualsiasi agenzia collegata effettui un pagamento ad…
- Art. 7(1) I trasferimenti di cui agli Articoli 4, (2) (3), 5 e 6 dovranno essere effettuati…
- Art. 8la legislazione di una delle due Parti contraenti o gli obblighi ai sensi del diritto…
- Art. 9presente Accordo dovra' altresi' applicarsi agli investimenti effettuati, prima della sua…
- Art. 10(1) Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti contraenti in merito…
- Art. 11(1) Le controversie concernenti gli investimenti tra una Parte Contraente e un…
- Art. 12presente Accordo entrera' in vigore indipendentemente dal fatto che le Parti contraenti…
- Art. 13(1) Il presente Accordo dovra' essere ratificato; gli strumenti di ratifica dovranno…
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